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Regolamento Per L‘assegnazione e L‘uso dei posti barca:


Cala Gonone - Assemblea Generale del 14.9.1996 Assemblea Generale del 22.9.2007 ( modifiche ed integrazioni)
Art. 1
a) Tutti i soci ordinari che intendono cambiare la propria imbarcazione hanno facoltá di presentare domanda di ormeggio di una imbarcazione entro il 10 Dicembre di ogni anno .
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
-copia licenza di navigazione (o certificato atto di acquisto);
-certificato di assicurazione con un massimale R.C. non inferiore a quello previsto dalla legge;
-certificato di omologazione per le barche iscritte.
b) Hanno facoltá di fare domanda di ormeggio anche i soci temporanei.
La domanda deve contenere la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento e di ogni altra disposizione adottata dal Club.

Art. 2
II Consiglio di Amministrazione delibera l'assegnazione dei posti barca tenendo conto dei seguenti criteri oggettivi:
a) anzianitá e continuitá di iscrizione al Club che dará luogo ad un punto per ogni anno; a paritá di anzianitá prevale la data di presentazione della domanda;
b) partecipazione alla vita attiva del Club intendendo per partecipazione:
1) la presenza ad ogni singola riunione dell'A.G. nell'anno precedente;
2) la presenza attiva e la collaborazione nelle attivitá e manifestazioni promosse dal Club nell'anno precedente. La partecipazione dará luogo ad un punto per ogni presenza;
c) ogni assenza non "validamente giustificata" dalle riunioni o dalle manifestazioni comporterá la detrazione di un punto. Ai fini di cui ai punti a) e b) a cura della Segreteria del Club, sará tenuta una scheda annuale con il punteggio da ciascuno maturato;
d) razionalitá e funzionalitá degli spazi concessi ( vd. Art. 4 ) .

Art. 3
II Consiglio di Amministrazione delibera, altresí, l'assegnazione dei posti barca ai "soci temporanei". Si intende per socio temporaneo quel soggetto che intenda solo per ragioni di residenza o di altra natura, usufruire degli ormeggi per un tempo limitato.

Art. 4
L'assegnazione dei posti in generale dove tenere conto della capacitá, equilibrio e sicurezza dei pontili in relazione alle caratteristiche della imbarcazioni (lunghezza, larghezza, stazza, pescaggio) e delle altre imbarcazioni gi� ormeggiate.

Art. 5
II socio con maggiore anzianitá ha diritto di scegliere la prima fila di ormeggio fatti salvi i presupposti stabiliti dall‘articolo 4.

Art. 6
La concessione attribuisce all'assegnatario l'utilizzo del posto barca indicato e la possibilitá di usufruire dei servizi (acqua, luce, guardiania, etc.) eventualmente esistenti.

Art. 7
L'autorizzazione all'ormeggio é subordinata al pagamento del canone annuo di ormeggio e della quota sociale, da versarsi entrambi in unica soluzione entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno.
L‘inosservanza comporta la decadenza dalla qualitá di socio.
Il Consiglio di Amministrazione provvederá in ogni caso, entro la data del 15 Aprile di ogni anno, a redigere la griglia definitiva dei posti barca.
Della stessa ne dovrá essere data ampia diffusione tra tutti i soci.

Art. 8
II canone annuo di ormeggio, che é onnicomprensivo, é soggetto alle variazioni annuali sia in relazione ai maggiori costi per la concessione demaniale sia per le eventuali maggiori spese che il Club dovesse sostenere.
Il canone viene calcolato in ragione di €. 13,00 \mq. della barca. La superficie si ottiene utilizzando la lunghezza (che determina la tassa di stazionamento) e la larghezza desumibile dal certificato del cantiere costruttore.

Art. 9
Il canone di ormeggio valido per i "soci temporanei" viene determinato in ragione mensile e secondo la lunghezza cosí individuata nel periodo Ottobre-Maggio:
fino a ml 4,50 €. 25,00
Da ml 4,51 E fino a 6,50 €. 30,00
Da ml 5,51 E fino a 6,50 €. 40,00
Da ml 6,51 E fino a 7,50 €. 55,00
Da ml 7,51 E fino a 8,50 €.80,00
Da ml 8,51 E fino a 9,50 €. 100,00
Da ml 9,51 E fino a 10,50 €. 120,00
Oltre ml 10,50 €. 160,00

Art. 10
II Consiglio di Amministrazione puó, limitatamente ai soci temporanei o ai soci ordinari che lo chiedano espressamente, autorizzare l'ormeggio in seconda fila curando che non si provochi, comunque, intralcio o danni alle operazioni di ormeggio alle barche degli altri soci.

Art. 11
II posto barca assegnato é strettamente personale e si riferisce esclusivamente all'imbarcazione indicata in domanda.
La sua eventuale sostituzione con altre, sempre di proprietá del socio, se con caratteristiche diverse, deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione che valuter� lo spazio disponibile, la sicurezza del pontile e delle altre imbarcazioni.
Sono, in ogni caso, escluse le imbarcazioni che siano di proprietá di Enti, Associazioni, Societá di cui il socio fosse in qualsiasi modo partecipe.

Art. 12
é vietato l'affitto del posto barca assegnato e/o la sua cessione a qualsiasi titolo, anche temporaneo o gratuito a terzi estranei.

Art. 13
L'assegnatario é tenuto:
a) a curare la manutenzione del proprio sistema di ormeggio (cime, anelli, grilli, molloni, catene) anche per evitare danni al pontile o alle altre imbarcazioni;
b) a rimborsare al club eventuali somme sostenute per intervenire, d'urgenza, su detti sistemi di ormeggio;
e) ad eseguire le operazioni di ormeggio e disormeggio secondo le normali regole nautico-marinare;
d) a corrispondere con puntualitá, alla scadenza, il canone di ormeggio e la quota associativa.

Art. 14
La concessione ha durata massima di un anno, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Viene rinnovata se permangono le condizioni che hanno dato origine alla concessione nell'anno precedente.
L'assegnatario decade dalla qualitá di socio:
a) se viola le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
b) se non procede al pagamento del canone di ormeggio annuo e della quota associativa entro i termini prescritti dall‘articolo 7.

Art. 15
Il socio che non intenda usufruire nel corso dell‘anno del posto barca dovrá darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro la data del 28 Febbraio .
Il socio sará tenuto al pagamento della quota associativa e del 50% del canone di ormeggio per la conservazione dei diritti di ormeggio acquisiti.

Art. 16
In caso di decadenza e/o mancato rinnovo dell'assegnazione, il socio concessionario dovrá liberare il posto-barca entro 3 giorni dalla richiesta fatta del Presidente o dal Responsabile tecnico degli ormeggi.
In difetto dovrá provvedere direttamente il Club con tutte le spese conseguenti a carico del proprietario con l'obbligo di corrispondere quale penale, anche la somma di €. 25,82 giornaliere per ogni giorno di ritardo dopo la diffida.
Copia della diffida dovrá essere notificata a cura del Segretario al Comandante del Porto perché adotti i provvedimenti di legge nei confronti di un soggetto ormai estraneo al club. Il soggetto che attiva simili comportamenti potrá essere riammesso nel Club con la procedura prevista per i nuovi soci.

Art. 17
II Club é tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del pontile. Sistema a proprie spese corpi morti e catenarie e dispone una cima d'ormeggio per ogni posto barca.
Il socio che dovesse provocare danni é tenuto al rimborso immediato della somma occorrenti per la sistemazione, oppure a provvedere direttamente in via d'urgenza al ripristino del danno o anomalia provocato.

Art. 18
II Club puó fornire il servizio di guardiania diurno e notturno stipulando contratti di lavoro autonomo, ma non risponde in ogni caso di eventuali furti o danni sulle imbarcazioni dei soci.
L'addetto al servizio diurno potrá solo a richiesta del socio provvedere all'ormeggio o disormeggio della imbarcazione.

Art. 19
II Club non risponde di eventuali danni alle imbarcazioni ormeggiate dovute a manovre errate delle imbarcazioni dei soci, a mareggiate o altri fenomeni naturali o causati da terzi.

Art. 20
Gli addetti alla guardiania, diurna o notturna, hanno l'obbligo di disormeggiare qualunque imbarcazione che non sia regolarmente autorizzata all'ormeggio nella area oggetto della concessione.
Gli stessi addetti dovranno rimuovere l'imbarcazione, una volta invitato il proprietario se presenta e non vi provvede, fuori dell'area del Club ed ormeggiarla in altra parte del porto.

Art. 21
Ogni barca dovrá apporre bene in vista, la bandiera e lo stemma adesivo del Club.

Art. 22
In caso di contestazione per le delibere adattate dal Consiglio di Amministrazione, ovvero per le disposizioni impartite dal Presidente, ogni socio che si ritenga leso in un suo diritto puó proporre ricorso scritto al Collegio dei Probiviri composto da 3 membri che, sentito l'organo contestato, decide a maggioranza.

Art. 23
Per far fronte alle spese di valore minimo é istituita la Cassa Economale, attribuita di diritto al Segretario del Consiglio di Amministrazione e quantificata in €. 250,00.
Della gestione dovrá essere redatto apposito rendiconto da allegare agli atti del bilancio.


Art. 24
ogni socio deve:
Approvato all‘unanimitá.
Nota: nell‘assemblea del 22.9.2007 si é proceduto anche al rinnovo del Consiglio dei Probiviri
Dott. Antonio Saverio Farina é Presidente;
Sig. Salvatore Carotti é Componente;
Sig. Sestilio Salici é Componente.
e del Collegio dei Revisori dei Conti
Sig. Giancarlo Fulgheri;
Sig. Roberto Soddu;
Sig. Paolo Spena